A sostegno della disabilità

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    SOSTEGNO ALLE MADRI CON FIGLI DISABILI (CO.365-366)

    Viene autorizzata la spesa di 5 mln di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 per il riconoscimento di un contributo mensile, fino ad un massimo di 500 euro netti, in favore delle madri disoccupate o monoreddito, che facciano parte di nuclei familiari monoparentali, con figli disabili a proprio carico.
    Il requisito richiesto per il riconoscimento del contributo è una disabilità del figlio riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento.

    LAVORATORI FRAGILI E CON DISABILITA’ GRAVE (CO. 481-484)

    Viene estesa al periodo dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 l’applicabilità delle disposizioni di cui all’articolo 26, commi 2 e 2-bis, del D.L. n. 18/2020 (c.d. decreto Cura Italia), che prevedono l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, compresi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità.
    I suddetti lavoratori fragili svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.
    I trattamenti pensionistici liquidati in applicazione della presente disposizione non possono avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della stessa.

    PROSPETTO DISABILI E OBBLIGHI DI ASSUNZIONE

    Si ricorda che il termine per la trasmissione in via telematica del prospetto informativo con il quale i datori di lavoro comunicano la situazione del personale occupato al 31.12.2020 ai fini dell’applicazione della normativa sul collocamento dei disabili (Legge 68/99) è stabilito per il 31 gennaio; l’invio telematico è obbligatorio qualora rispetto all’ultimo prospetto inviato, siano intervenuti cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva.

    Di seguito vengono forniti brevi cenni per l’adempimento dell’obbligo:

    I datori di lavoro che occupano personale dipendente devono avere in forza soggetti disabili – ex L.68/99 – nelle seguenti misure:

    -7% dei lavoratori occupati per i datori di lavoro che occupano più di 50 dipendenti;
    -2 lavoratori  per i datori che occupano da 36 a 50 dipendenti
    -1 lavoratore per i datori che occupano da 15 a 35 dipendenti
    -0 lavoratori per i datori che occupano da 0 a 14 dipendenti.

    I datori di lavoro che occupano più di 50 dipendenti sono, inoltre, tenuti ad assumere  i soggetti appartenenti alle categorie protette ex art. 18 L. 68/99 (ovvero orfani e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per cause di lavoro, di guerra o di servizio; coniugi e figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati) nelle seguenti misure:

    -1 lavoratore per i datori che occupano da 51 a 150 dipendenti
    -1% dei lavoratori occupati per i datori di lavoro che occupano più di 150 dipendenti;

    I datori di lavoro dovranno inviare il prospetto informativo al nodo regionale ove presente la sede legale.
    La società Capogruppo potrà presentare il prospetto informativo per conto delle società facenti parte il gruppo indicando le compensazioni delle posizioni/scoperture disabili all’interno delle società facenti parte il gruppo stesso.

    Si ricordano le sanzioni previste dall’art. 15 della legge n. 68/1999:
    mancata presentazione del prospetto informativo: 635,11 euro più la maggiorazione di 30,76 euro per ogni giorno di ritardo;
    mancata copertura della quota di riserva: 153,20 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo nell’assunzione del disabile.

    La sanzione, fissa ma progressiva, è diffidabile (1/4 dell’importo complessivo) a condizione che il datore di lavoro, oltre alla presentazione del prospetto informativo, sottoscriva il contratto di assunzione con il portatore di handicap.