Con i contributi di luglio, da versare con il mod. F24 del 20 agosto (termine fissato dalla consueta proroga estiva) i datori di lavoro devono tenere conto anche del versamento dei contributi per le ferie non godute dai dipendenti relative all’anno 2019 da fruire entro il prossimo 30/06/2021.

A tal fine si ricorda che:

  • a tutti i lavoratori dipendenti è riconosciuto il diritto ad un periodo di ferie retribuite, la cui disciplina risulta dall’integrazione delle norme di carattere generale o intersettoriale con quelle particolari dei vigenti CCNL che devono intendersi qui richiamate;
  • salvo disposizioni più favorevoli, previste dai contratti collettivi o dagli accordi individuali, il lavoratore ha diritto a un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane;
  • delle quattro settimane di ferie, almeno due settimane devono essere godute nel corso dell’anno di maturazione;
  • le restanti due settimane possono essere godute nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.

La mancata fruizione delle ferie comporta conseguenze in campo contributivo, in quanto alla scadenza dei 18 mesi successivi dell’anno di maturazione delle ferie, è dovuta la contribuzione. Questo significa che i contributi sulle ferie maturate nel 2019 e non fruite entro il 30 giugno 2021 dovranno essere versati con F24 unitamente ai contributi dovuti per le retribuzioni di luglio 2021.

I contributi sulle ferie non godute vengono di fatto “anticipati” dall’Azienda che, di conseguenza, non dovrà versarli quando il dipendente ne godrà realmente.