Le Novità Normative della Settimana dal 1° al 7 febbraio 2021

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    INPS

    Congedo straordinario per genitori con figli in DAD o disabilità grave

    L’INPS, con messaggio n. 515 del 5 febbraio 2021, rende noto l’avvio della procedura per la compilazione  delle domande di congedo straordinario per sospensione attività in presenza delle classi II e III media in zona rossa o su tutto il territorio nazionale per figlio con disabilità grave per scuole di ogni ordine o grado o per chiusura centri assistenziali.

    La domanda può essere presentata esclusivamente in modalità telematica e può riguardare anche periodi di sospensione antecedenti alla data di presentazione della stessa, ma comunque non anteriori al 9 novembre 2020.

     

    Gestione separata: le aliquote per il 2021

    Con la circolare n. 12 INPS 5 febbraio 2021,  l’INPS comunica le aliquote e il valore minimale e massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti nel 2020 dagli iscritti alla Gestione Separata, di cui all’articolo 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335.

    La circolare fissa le aliquote contributive, previdenziali e assicurative, dovute da collaboratori e figure assimilate e liberi professionisti, differenziandole per soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie e soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria.

    Sono inoltre specificate le percentuali di ripartizione dell’onere contributivo.

     

    INAIL

    Prestazioni sanitarie necessarie al recupero dell’integrità psico-fisica degli infortunati

    Nella circolare n. 5 del 4 febbraio 2021, l’INAIL ribadisce che sono soggette a rimborso le spese sostenute per l’acquisto di specialità farmaceutiche, che, in base alla legislazione vigente, non risultassero essere a carico del Servizio sanitario nazionale.  da parte dei lavoratori infortunati e/o affetti da malattia professionale, a condizione che tali prestazioni siano riconosciute necessarie dai medici Inail per il recupero dell’integrità psico–fisica in relazione alla patologia causata dall’evento lesivo di natura lavorativa.

    Destinatari della prestazione sono tutti gli assistiti (compresi i dipendenti delle amministrazioni statali e i marittimi) che si trovino nello stato di inabilità temporanea assoluta e quelli che abbiano avuto il riconoscimento di postumi stabilizzati di qualsiasi grado.La circolare, inoltre, indica i presupposti per il rimborso, definisce le modalità operative in caso di rettifica degli errori e descrive il flusso procedurale da seguire per l’istruttoria.

     

    Non operatività dell’assicurazione in assenza di persone tutelate

    L’Inail con nota 1184 del 1 febbraio 2021,chiarisce che il rapporto assicurativo infortunistico, si costituisce automaticamente al verificarsi del presupposto di legge. Di conseguenza, in assenza di persone esposte al rischio di infortunarsi sul lavoro, il rapporto assicurativo cessa automaticamente. Da quanto sopra deriva che:

    1. in presenza di retribuzioni denunciate pari a zero o a importi fittizi di 1 euro e simili denunciati per un determinato rischio o per una determinata PAT, le sedi devono immediatamente cessare il rischio o la PAT, con conseguente eliminazione anche di eventuali quote esenti, in quanto trattasi di rapporto assicurativo inesistente;

    2. sui risarcimenti previsti a favore dei lavoratori dall’articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 in caso di licenziamento illegittimo, non sono dovuti i premi assicurativi, ma solo i contributi previdenziali e assistenziali di competenza dell’Inps.

    3.I premi assicurativi ordinari non sono del pari dovuti in caso di CIGO (Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria) o CIGS (Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria) per i lavoratori a cui è stata sospesa l’attività lavorativa: anche in questo caso, viene a mancare l’esposizione a rischio e quindi il presupposto dell’assicurazione.

    Sono invece dovuti, anche in presenza di CIGO e CIGS, i premi speciali unitari ex articolo 42 del DPR 1124/1965 per i lavoratori soci di cooperative e di organismi associativi anche di fatto assicurati con la polizza speciale facchini, vetturini, barrocciai e ippotrasportatori e quelli per i pescatori autonomi associati alle cooperative della piccola pesca marittima e della pesca nelle acque interne. Ciò in quanto i suddetti premi, rispettivamente trimestrali (facchini) e mensili (pescatori), sono dovuti in misura fissa, indipendentemente dal numero delle giornate di lavoro effettivamente prestate dal socio.

     

    Registri di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni e ad agenti biologici: obbligo invio telematico

    L’INAIL, con nota del 1 febbraio 2021, avvisa che dal 10 febbraio 2021 le comunicazioni relative ai registri di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni e ad agenti biologici devono essere trasmesse esclusivamente con il servizio online.

     

    Denuncia/comunicazione di infortunio e di malattia professionale: disponibile l’aggiornamento dei servizi online

    L’Inail, con  avviso del 2 febbraio 2021, rende noto che dal 3 febbraio 2021, in caso di infortunio o malattia professionale, è possibile inserire, nella compilazione dei relativi applicativi on line (Comunicazione e Denuncia/Comunicazione di infortunio, Denunce di malattia professionale e di silicosi/asbestosi) o nel file da inviare, i riferimenti alle seguenti categorie di lavoratori: rider, beneficiario reddito di cittadinanza (RdC) in attività nell’ambito dei Progetti utili alla collettività (polizza Assicurati Puc), lavoratore agile, studente impegnato in attività di alternanza scuola-lavoro.

     

    AGENZIA DELLE ENTRATE

    Accordo post Brexit tra Ue e Uk

    L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 7 del 1° febbraio 2021, fornisce chiarimenti, a seguito dell’uscita del Regno Unito dall’Unione europea, sulle corrette modalità di adempimento degli obblighi Iva da parte degli operatori del Regno Unito, soggetti passivi d’imposta in Italia, sulla base dell’analisi del Protocollo sulla cooperazione amministrativa e l’assistenza reciproca, allegato all’accordo stipulato il 24 dicembre 2020 dall’Unione europea e Regno Unito, entrato in vigore in via provvisoria il 1º gennaio e volto a disciplinare i rapporti dei due sistemi economici nel “dopo Brexit”. In particolare, il Protocollo si considera sostanzialmente analogo agli strumenti di cooperazione amministrativa e scambio di informazioni vigenti nella Ue e soddisfa i requisiti che consentono ai soggetti residenti o stabiliti nel Regno Unito, che dal 1° gennaio 2021 sono considerati soggetti extra-Ue, di avvalersi dell’istituto della identificazione diretta ai fini Iva, anziché dover nominare un loro rappresentante fiscale per poter operare ai fini Iva  in Italia.

     

    Regime applicabile alle prestazioni di trasporto di passeggeri per vie d’acqua

    L’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 8 del 2 febbraio 2021 ha chiarito che si applica  l’aliquota Iva al 22% per  il servizio di trasporto comprensivo di altre prestazioni aventi finalità turistiche ricreative, come ad esempio la pesca, l’eventuale somministrazione del pasto o il noleggio di barche per escursioni. Si tratta infatti di una “prestazione unica generica” inscindibile rispetto al mero trasporto, alla quale si applica l’Iva ordinaria.

     

    Imposta di bollo sulle e-fatture al via un nuovo servizio

    L’Agenzia delle entrate ha pubblicato il provvedimento del 4 febbraio 2021 che da il via libera alla procedura informatica disponibile nel portale “Fatture e Corrispettivi” che consente a chi ha dimenticato di assolvere l’imposta di bollo nelle fatture elettroniche di verificare i dati messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate e, se li ritiene corretti, mettersi in regola. Nel caso in cui, invece, il contribuente Iva, o l’intermediario delegato, ritenga che non siano realizzati i presupposti per l’applicazione dell’imposta di bollo, potrà comunque comunicarlo alle Entrate attraverso lo stesso servizio web dedicato, presente nel portale.

     

    Articolo tratto da Consulenti del lavoro