Proroga al 31 marzo 2021 della disposizione contenuta nell’art. 93 D.L. 104/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, che prevede la possibilità, in deroga all’art. 21 D.Lgs. n. 81/2015, ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi, di rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta (pertanto chi ha già fruito di una proroga o di un rinnovo acausale in deroga all’art. 21 D.Lgs. n. 81/2015 non può nuovamente farvi ricorso) i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle causali di cui all’art. 19, comma 1 D.Lgs. n. 81/2015.