Indennità per lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata

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    INDENNITA’ DI CONTINUITA’ REDDITUALE PER LAVORATORI AUTONOMI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA (CO. 386-401)
    Nelle more della riforma degli ammortizzatori sociali, è istituita in via sperimentale per il triennio 2021-2023 l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), in favore dei soggetti in favore dei soggetti iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell’articolo 53 del TUIR.

    L’indennità è riconosciuta ai suddetti soggetti che presentano i seguenti requisiti:

    a) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;

    b) non essere beneficiari di reddito di cittadinanza;

    c) avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 3 anni precedenti all’anno precedente alla presentazione della domanda;

    d) aver dichiarato, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 8.145 euro;

    e) essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;

    f) essere titolari di partita IVA attiva da almeno 4 anni, alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale in corso.

    La domanda è presentata dal lavoratore all’INPS in via telematica entro il 31 ottobre di ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

    L’indennità è pari al 25%, su base semestrale, dell’ultimo reddito liquidato dall’Agenzia delle Entrate e viene erogata dall’INPS in 6 mensilità, di importo variabile da un minimo di 250 euro a un massimo di 800 euro al mese.