La L. 46/2021 istituisce, a partire da luglio 2021, l’Assegno unico e universale, un beneficio economico attribuito a tutti i nuclei familiari con figli a carico, subordinato al possesso cumulativo di requisiti concernenti i profili di cittadinanza, residenza e soggiorno.

L’art. 2 della L. 1.4.2021 n. 46 prevede – dal mese di luglio 2021 – l’istituzione dell’Assegno unico e universale, dettandone i principi generali e rinviando ai decreti attuativi la definizione della relativa disciplina.
L’introduzione dell’Assegno unico e universale comporta la graduale soppressione delle misure indicate nell’art. 3 della L. 46/2021, tra le quali:
• l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;
• il bonus bebè;
• il premio alla nascita;
• gli assegni per il nucleo familiare (si veda assegno per il nucleo familiare).
Requisiti
L’accesso alla misura in questione è previsto per ogni figlio a carico con criteri di universalità e progressività ed è subordinato al possesso, in via cumulativa, di una serie di requisiti concernenti i profili di cittadinanza, residenza e soggiorno.
Per accedere alla misura occorre:
• essere cittadino italiano o di uno Stato membro UE, o suo familiare;
• titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, o essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca, di durata almeno annuale;
• essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
• essere residente e domiciliato, insieme con i figli a carico, in Italia per la durata del beneficio;
• essere stato o essere residente in Italia per almeno 2 anni, anche non continuativi, o essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata almeno biennale.

Decorrenza

Il beneficio decorre dal settimo mese di gravidanza, sino al compimento del 21° anno di età del figlio.

Importo

L’importo è variabile in base alla situazione economica del nucleo familiare:

  • come determinata dall’ISEE e dalle sue componenti;
  • tenendo conto dell’età dei figli a carico e dei possibili effetti di disincentivo all’offerta di lavoro del secondo percettore di reddito nel nucleo familiare.

La legge delega prevede che l’importo sia ridotto per i figli che raggiungono la maggiore età, i quali potranno richiederne concessione diretta a condizione di essere in possesso di almeno uno tra i seguenti requisiti:

  • frequenza di un percorso di formazione scolastica o professionale, o di un corso di laurea;
  • svolgimento di un tirocinio o di un’attività lavorativa limitata, con reddito complessivo inferiore a un determinato importo annuale;
  • registrazione come soggetto disoccupato e in cerca di lavoro presso un centro per l’impiego o un’agenzia per il lavoro;
  • svolgimento del servizio civile universale.

La legge in parola dispone un’ipotesi di maggiorazione qualora l’assegno venga erogato in favore di madri minori di 21 anni, nonché una maggiorazione, secondo un’aliquota non inferiore al 30% e non superiore al 50%, per ciascun figlio con disabilità, rispettivamente minorenne o maggiorenne e di età inferiore a 21 anni; l’importo della maggiorazione è graduato secondo le classificazioni della condizione di disabilità. Per i figli successivi al secondo, l’importo è maggiorato.

Erogazione

Il beneficio è concesso sotto forma di credito d’imposta o come erogazione mensile di una somma in denaro al 50% tra i genitori.

Nel caso di una somma di denaro mensile, qualora il nucleo familiare sia titolare di reddito di cittadinanza, l’assegno viene corrisposto congiuntamente a quest’ultimo (con cui è compatibile), mediante la carta elettronica RdC.