Sgravio contributivo per l’assunzione di donne (CO. 16-19)

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    Per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022, in via sperimentale, l’esonero contributivo di cui all’articolo 4, commi da 9 a 11, della legge 28 giugno 2012, n.92, è riconosciuto nella misura del 100% nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, proporzionalmente ridotto in caso di contratto part-time.

    In particolare lo sgravio contributivo:

    • è pari al 100% nel limite massimo di 6.000 euro su base annua proporzionalmente ridotto in caso di contratto part-time, fermo restando che sono esclusi dallo sgravio i premi e contributi INAIL relativi all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
    • è riconosciuto in caso di assunzione di donne prive di un lavoro regolarmente retribuito: da almeno 6 mesi, se residenti in Regioni ammissibili al finanziamento nell’ambito dei Fondi strutturali o, in alternativa, essere assunte per una professione o in un settore economico caratterizzato da una forte disparità occupazionale di genere. Tale ultimo requisito viene determinato, annualmente, con un D.M. del Ministro del Lavoro. Per il 2021 i settori sono stati individuati con M. n. 234 del 16 ottobre 2020; da almeno 24 mesi, ovunque residenti;
    • è riconosciuto per: 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato o di trasformazione a tempo indeterminato del contratto a tempo determinato; 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato.

    Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l’orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.

    n.b.: l’esonero è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19» e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. Di conseguenza, l’efficacia è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.