Obblighi minimi per il datore di lavoro in materia di sicurezza sul lavoro.

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    Obblighi minimi per il datore di lavoro in materia di sicurezza sul lavoro.

    VALUTAZIONE DEL RISCHIO: è un procedimento attraverso il quale viene stimata la possibile entità del danno per la salute e la sicurezza dei lavoratori, derivante dal verificarsi di un pericolo sul luogo di lavoro.

    DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR): al termine della valutazione il datore di lavoro redige un DVR, da custodire presso l’azienda, contenente l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione, il programma delle misure per garantire un miglioramento nel tempo, un piano di evacuazione etc… Le piccole o medie aziende fino a 10 addetti possono utilizzare un modello standard per la redazione del DVR (vedi allegato A).

    NOMINA RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP): L’RSPP PUO’ ESSERE SVOLTO DIRETTAMENTE DAL DATORE DI LAVORO NELLE AZIENDE ARTIGIANE E INDUSTRIALI FINO A 30 DIPENDENTI, AGRICOLE FINO A 10 DIPENDENTI, DELLA PESCA FINO A 20 DIP. E ALTRE AZIENDE FINO A 200 DIPENDENTI DOPO AVER SVOLTO UN CORSO DI FORMAZIONE DELLA DURATA MINIMA DI 16 ORE.( vedi ALLEGATO B).

    CORSO DI PRIMO SOCCORSO DELLA DURATA MINIMA DI 12 ORE (CON AGGIORNAMENTI TRIENNALI DI 4 ORE) E DOTAZIONE DI UNA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO.

    CORSO ANTINCENDIO DELLA DURATA MINIMA DI 4 ORE (nella aziende a basso rischio questo corso solitamente è compreso nel corso di 16 ore di RSPP).

    NOMINA DEL RESPONSABILE SICUREZZA DEI LAVORATORI (RSL): PER LE AZIENDE FINO A 15 DIPENDENTI PUO’ ESSERE NOMINATO A LIVELLO TERRITORIALE aderendo all’ente bilaterale di pertinenza e pagando un contributo annuale. PER LE AZIENDE CON OLTRE 15 DIPENDENTI IL RSL DEVE ESSERE INTERNO ALL’AZIENDA, DEVE ESSERE NOMINATO DALLE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI E DEVE FREQUENTARE UN CORSO DI 32 ORE. ANNUALMENTE DEVE ESSERE INVIATO ALL’INAIL IL NOMINATIVO DELL’ RLS. (allegato C)

    VISITE MEDICHE PERIODICHE E NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE PER LE AZIENDE SOTTOPOSTE A SORVEGLIANZA SANITARIA: PER GLI ACCERTAMENTI PREVENTIVI E PERIODICI, IL DATORE DI LAVORO HA L’OBBLIGO DI NOMINARE IL MEDICO COMPETENTE CHE DEVE ESSERE ESPERTO IN MEDICINA DEL LAVORO. SI RICORDA CHE ANCHE IL LAVORO AL VIDEOTERMINALE (per almeno 20 ore nell’arco della settimana) E’ SOGGETTO A SORVEGLIANZA SANITARIA.

    NORME PER L’IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO

    Portiamo a Vostra conoscenza le disposizioni generali previste dal D.Lgs. 81/08 Testo Unico sulla Sicurezza (TU) riguardanti gli obblighi del datore di lavoro e dei lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro.

    MISURE GENERALI DI TUTELA: art. 15 TU

    Le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori sono:

    • La valutazione preventiva dei rischi e la loro eliminazione o riduzione al minimo, sulla sorta delle più aggiornate conoscenze tecniche, mediante interventi possibilmente alla fonte;
    • la priorità nell’adozione delle misure collettive rispetto a quelle individuali;
    • la corretta programmazione dei processi lavorativi, per ridurre al minimo le esposizioni al rischio dei lavoratori;
    • la regolare manutenzione e pulizia di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti;
    • la informazione e la formazione dei lavoratori; la loro consultazione e partecipazione alle questioni concernenti la sicurezza del lavoro, tramite i rappresentanti per la sicurezza.

    Il DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR) deve essere effettuato al termine della valutazione  dei rischi da parte del datore di lavoro, deve essere custodito presso l’azienda, deve contenere l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione, il programma delle misure per garantire un miglioramento nel tempo, un piano di evacuazione etc  Le piccole o medie aziende fino a 10 addetti possono utilizzare un modello standard per la redazione del DVR facendo una autocertificazione della valutazione dei rischi. 

    La normativa individua 5 figure importanti per l’ottemperanza agli obblighi previsti in materia di sicurezza:

    1. datore di lavoro;
    2. lavoratori;
    3. servizio di prevenzione e protezione e responsabile;
    4. il medico competente;
    5. il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

    1) DATORE DI LAVORO :

    Il datore di lavoro ha l’obbligo di programmare e disporre la destinazione di risorse economiche, umane ed organizzative – necessarie per l’applicazione delle misure generali di sicurezza previste dalla legge – di verificarne lo stato di attuazione e di vigilare sulla osservanza degli adempimenti da essa prescritti.

    A tal fine deve:

    • dare attuazione, secondo le direttive ricevute, alle disposizioni di legge, utilizzando le informazioni, i mezzi tecnici ed il personale messo a loro disposizione;
    • consentire ai dipendenti, per il tramite dei loro rappresentanti, (in caso di aziende con rischi particolari concernenti le norme di sicurezza) di portare il loro contributo alla valutazione del rischio e di verificare l’applicazione delle misure di prevenzione e protezione;
    • affidare i compiti ai lavoratori tenendo conto delle loro capacità e condizioni di salute (accertabili dal medico competente);
    • vigilare ed esigere l’osservanza, da parte dei singoli lavoratori, delle norme e delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza, soprattutto perché l’unico responsabile è sempre il datore di lavoro;
    • aggiornare le misure di prevenzione e di protezione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi aziendali, ed in base all’evoluzione della tecnica.

    Deve curare, altresì:

    • l’applicazione delle procedure di prevenzione incendi, di primo soccorso e di evacuazione dei lavoratori in situazioni di emergenza. Non basta avere in azienda un estintore, bisogna che il dipendente lo sappia usare;
    • l’adeguamento dei luoghi di lavoro, degli impianti e delle attrezzature alle norme di legge e di buona tecnica;
    • l’adozione, laddove necessario, di dispositivi di protezione individuale conformi a norma e l’addestramento al corretto uso da parte dei lavoratori interessati e la verifica periodica della loro efficienza;
    • la predisposizione degli incombenti necessari per la effettuazione della sorveglianza sanitaria, laddove prescritta;
    • l’applicazione delle prescrizioni di sorveglianza sanitaria ed ergonomica a favore dei lavoratori che movimentano manualmente carichi pesanti;
    • l’applicazione delle prescrizioni di sorveglianza sanitaria ed ergonomica a favore dei lavoratori addetti “professionalmente” ad apparecchiature dotate di videoterminali, e cioè per almeno quattro ore consecutive giornaliere per tutta la settimana lavorativa;
    • l’adozione di misure per il controllo delle situazioni a rischio in caso di emergenza, e per l’abbandono dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato;
    • comunicare annualmente all’ INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

    L’inosservanza degli obblighi previsti per i datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti comporta l’irrogazione di sanzioni (arresto, ammenda e sanzione amministrativa), variabili in relazione alla gravità delle violazioni delle norme di legge.

    2) LAVORATORI

    E’ espressamente prescritto ai lavoratori di aver cura della propria salute, nonché di usare correttamente, in conformità alle istruzioni ed alla formazione ricevute, i dispositivi di sicurezza, tanto collettivi che individuali, e gli altri mezzi di protezione, di segnalazione e di controllo. Tale obbligo si estende anche all’uso di macchinari, apparecchiature, utensili, sostanze e preparati pericolosi al fine di evitare che una loro utilizzazione inappropriata possa arrecare pregiudizi per la salute e la sicurezza degli altri dipendenti e delle persone eventualmente presenti nel luogo di lavoro.

    I lavoratori hanno, in particolare, l’obbligo:

    • di non rimuovere, modificare o disattivare, senza espressa autorizzazione dei competenti preposti o dirigenti, o datore di lavoro, i dispositivi di sicurezza di segnalazione o di controllo;
    • di adoperarsi direttamente, nei limiti delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o circoscrivere, in caso di emergenza, le situazioni di pericolo, dandone notizia, – appena possibile, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza/datore di lavoro;
    • di non rifiutare – salvo giustificato motivo – la designazione all’incarico di attuare le misure di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell’emergenza;
    • di partecipare con profitto e diligenza alle iniziative aziendali di informazione, addestramento e formazione, e di cooperare – nei limiti delle istruzioni ricevute e delle proprie competenze, capacità e condizioni di salute – con gli incaricati aziendali (o datore di lavoro), per una più efficace attuazione delle procedure di esodo o di gestione dell’emergenza;
    • di allontanarsi – in caso di pericolo grave ed immediato e che non può essere evitato – dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, senza subire pregiudizi o conseguenze per il loro comportamento;
    • di essere sottoposti a visite mediche personali, qualora la relativa richiesta sia giustificata da una connessione, documentabile, con rischi professionali.

    L’inosservanza degli obblighi previsti per i lavoratori comporta l’irrogazione di sanzioni (arresto o ammenda), variabili in relazione alla gravità delle violazioni delle norme di legge.

    3) SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E RESPONSABILE DEL SERVIZIO (RSPP):

    Il Servizio di prevenzione e protezione ( che può essere tanto interno quanto esterno all’azienda) svolge i seguenti principali compiti:

    • individua i fattori di rischio dell’ambiente e dei processi produttivi, e predispone le misure di sicurezza da adottare per eliminarli e ridurli;
    • coadiuva il datore di lavoro nella effettuazione della valutazione dei rischi e nella elaborazione del relativo documento;
    • programma l’informazione e la formazione generale e specifica dei lavoratori;
    • è interessato, in genere, su ogni questione – concernente la sicurezza del lavoro in azienda.

    Di seguito indichiamo i casi in cui il datore di lavoro può essere autorizzato a svolgere direttamente i compiti di “RSPP”:

    • aziende industriali e artigiani fino a 30 dipendenti;
    • altre aziende fino a 200 dipendenti;
    • eventuali altre categorie caratterizzare da situazioni di scarsa pericolosità;
    • aziende agricole e zootecniche fino a 10 dipendenti;
    • della pesca fino a 20 dipendenti;

    Condizione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti del RSPP è la frequenza di un corso di formazione della durata minima di 16 ore in materia di sicurezza e salute sul lavoro.

    Il rspp svolge i seguenti principali compiti:

    • individua i fattori di rischio dell’ambiente di lavoro e dei processi produttivi, e predispone le misure di sicurezza da adottare per eliminarli o ridurli;
    • programma l’informazione e la formazione generale e specifica dei lavoratori;
    • è interessato, in genere, su ogni questione – concernente la sicurezza del lavoro in azienda.

    Nel caso in cui il rspp non coincida con il datore di lavoro, quest’ultimo, designa, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori, il Responsabile e gli addetti al Servizio (avvalendosi all’occorrenza anche di professionalità esterne all’azienda) che abbiano le competenze necessarie per lo svolgimento dei compiti loro assegnati.

    4) IL MEDICO COMPETENTE

    Nel caso in cui sussistano in ambito aziendale situazioni o lavorazioni che possano comportare rischi per la salute dei lavoratori, e per le quali sia obbligatoria per legge la sorveglianza sanitaria, dovrà essere nominato il medico competente, il cui nominativo  e le modalità per reperirlo dovranno essere portati a conoscenza dei dipendenti interessati.

    Al medico sono attribuiti principalmente – nei confronti di ogni lavoratore sottoposto obbligatoriamente a sorveglianza sanitaria  – i seguenti compiti:

    • disporre l’effettuazione di accertamenti sanitari preventivi e periodici;
    • esprimere i giudizi di idoneità alla mansione specifica al lavoro, informando, in caso di rilevata inidoneità parziale o totale, il lavoratore ed il datore di lavoro;
    • istituire ed aggiornare una cartella sanitaria e di rischio, da conservarsi in azienda nel rispetto del segreto professionale;
    • fornire informazioni ai lavoratori interessati sugli accertamenti sanitari cui sono sottoposti e sui relativi esiti rilasciando loro, a richiesta, copia dei referti;
    • effettuare le visite mediche richieste dal lavoratore, sempreché esse siano giustificate dai rischi connessi alla attività lavorativa espletata;

    Il medico competente deve, altresì, visitare, insieme al Responsabile o ad un addetto del Servizio di prevenzione e protezione, gli ambienti di lavoro almeno due volte all’anno.

    L’inosservanza degli obblighi previsti per medici comporta l’irrogazione di sanzioni (arresto o ammenda), variabili in relazione alla gravità delle violazioni delle norme di legge.

    5) IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

    Il rappresentante dei lavoratori esplica in ambito aziendale la funzione di tutelare i diritti dei lavoratori alla sicurezza e con il loro contributo promuovere il miglioramento delle condizioni di lavoro. A tali fini egli riceve una formazione specifica e dispone di tempo e mezzi necessari per lo svolgimento dei suoi compiti.

    Nelle aziende ovvero unità produttive, fino a 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno; oppure può essere individuato per più aziende nell’ambito territoriale ovvero nel comparto produttivo (enti bilaterali) . Nelle aziende con più di 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali.

    Eletto o designato, secondo le modalità demandate dalla legge alla contrattazione collettiva, gode delle medesime tutele garantite per le rappresentanze sindacali; pertanto egli non può seguire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della sua attività.

    Il rappresentante per la sicurezza:

    • ha accesso, nel rispetto delle procedure concordate con il datore di lavoro, ai posti ed ai luoghi di lavoro nonché ad ogni documentazione aziendale relativa alla sicurezza dei lavoratori (registro infortuni, documenti sulla valutazione dei rischi, ecc..);
    • riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
    • e’ consultato preventivamente in ordine a qualsiasi programma;
    • fa proposte in tema di prevenzione, formula le proprie osservazioni durante le ispezioni effettuate dagli organi di vigilanza e partecipa alle riunioni periodiche aziendali sulla sicurezza;
    • può far ricorso alle Autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione ed i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori;
    • nelle aziende, ovvero nelle attività produttive, con più di 15 dipendenti, il rappresentante per la sicurezza partecipa alle riunioni periodiche nel corso delle quali si esamina il documento sulla valutazione dei rischi, l’individuazione e la programmazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi.
    • Il nominativo del RLS deve essere comunicato annualmente all’ INAIL.

    INFORMAZIONE/FORMAZIONE DEI LAVORATORI

    Ciascun lavoratore ha il diritto di ricevere una informazione adeguata in materia di prevenzione e protezione.

    Ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. N. 81/08, essa deve essere in forma agevolmente comprensibile, e riferita:

    1. ai rischi per la sicurezza e la salute connessi all’attività dell’impresa in generale;
    2. alle misure ed alle attività di protezione e prevenzione adottate;
    3. ai rischi specifici, cui è esposto il lavoratore in relazione all’attività svolta ed alle normative di sicurezza ed alle disposizioni aziendali in materia;
    4. ai pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi;
    5. alle procedure ed ai nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio e l’evacuazione dei lavoratori;
    6. al nominativo del responsabile del Servizio di prevenzione e protezione e del medico competente (ove nominato).

    A livello territoriale sono costituiti organismi paritetici tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, con funzioni di orientamento e di promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori.

    Tali organismi sono inoltre prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti.

    Data l’importanza dell’argomento, ribadiamo anche la necessità delle visite mediche preventive e periodiche per il personale dipendente che potranno essere effettuate da un medico specializzato in medicina del lavoro (medico competente), scelto dal datore di lavoro.

    Tutti questi obblighi sono molti onerosi da sostenere, ma una buona prevenzione mette al riparo da cause costosissime per malattie professionali e verbali emessi da pubbliche autorità dopo un ispezione aziendale.

    Per una valutazione del rischio aziendale e per una conoscenza degli obblighi (cui la Vostra azienda è obbligata ad adempiere) previsti dal testo unico sulla sicurezza (D.Lgs. 81/08), consigliamo di contattare un centro di esperti in “progettazione ed erogazione di servizi di consulenza nel campo della sicurezza del lavoro, della gestione ambientale e della qualità. Di seguito Vi segnaliamo il nominativo dello studio con il quale collaboriamo:

    Ing. FABIO FANTINI
    Via  Albertazzi 22. Bologna
    tel. 335/6673498

    fantini@studioingfantini.it