Pronto soccorso, prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori

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    Con il d.m. 388/03, regolamento di attuazione dell’art. 15 della legge 626 del 1994 così come modificato dal D. Lgs. 81/08 (Testo unico della sicurezza), normativa che attua una parte fondamentale della legge sulla sicurezza nei posti di lavoro,  il Governo ha previsto l’obbligo per il datore di lavoro di predisporre, all’interno della propria azienda, i mezzi, le strutture ed il personale capaci di prestare il primo soccorso in caso di infortunio dei lavoratori.
    I provvedimenti da intraprendere, specifici caso per caso, si inseriscono nella più ampia stesura del Piano di gestione delle emergenze (tra cui il sistema antincendio o il sistema di evacuazione rapida dal luogo di lavoro) all’interno del quale uno spazio importante deve essere dedicato alla pianificazione e alla gestione delle emergenze sanitarie.
    Questo specifico piano è identificato come Piano di primo soccorso.

    COSA DICE LA LEGGE
    I datore di lavoro, tenendo conto della natura dell’attività e delle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva, sentito il medico competente ove previsto, prende i provvedimenti necessari in materia di pronto soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati. Inoltre, il datore di lavoro, qualora non vi provveda direttamente, è obbligato a designare uno o più lavoratori incaricati dell’attuazione dei provvedimenti. Le caratteristiche minime delle attrezzature di pronto soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione sono individuati in relazione alla natura dell’attività, al numero dei lavoratori occupati e ai fattori di rischio.
    Il decreto 388/03 prevede una suddivisione delle aziende in tre gruppi (A, B e C), determina le misure minime di pronto soccorso (cassetta di pronto soccorso e/o pacchetto di medicazione) ed individua i requisiti e la formazione che devono possedere gli addetti al pronto soccorso.


    I SOGGETTI OBBLIGATI AD EFFETTUARE IL CORSO E A PREDISPORRE LA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO IN AZIENDA

    Sono obbligati a rispettare l’obbligo di svolgere il Corso di formazione teorico-pratica di pronto soccorso aziendale e ad allestire gli strumenti di pronto intervento tutte le imprese appartenenti ad uno dei seguenti gruppi:

    GRUPPO A:

    I) aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica, centrali termoelettriche, impianto e laboratori nucleari, aziende estrattive ed altre attività minerarie, lavori in sotterraneo, aziende per la fabbricazione di esplosivi, di polveri e di munizioni;

    II) aziende o unità produttive con oltre 5 lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari Inail con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a 4 nell’ultimo triennio;

    III) aziende o unità produttive con oltre 5 lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell’agricoltura.
    GRUPPO B: aziende o unità produttive con 3 o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
    GRUPPO C: aziende o unità produttive con meno di 3 lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

    I datori di lavoro dovranno, quindi, adeguarsi alla nuova legge, effettuando un corso di formazione teorica e pratica della durata di 16 ore per le aziende del gruppo A e di 12 ore per le aziende dei gruppi B e C. Il Corso è tenuto da personale medico qualificato e verte su materie quali l’attuazione degli interventi di primo soccorso, i traumi e le patologie in ambiente lavorativo e l’emergenza sanitaria in genere. La formazione va ripetuta ogni tre anni.

    FORMAZIONE PROFESSIONALE E DESIGNAZIONE ADDETTI
    In ogni azienda deve essere costituito un servizio di primo soccorso dimensionato in base alle specifiche caratteristiche dei rischi presenti e/o potenziali.
    Il datore di lavoro, sentito il medico competente, se nominato, alla luce della valutazione dei rischi, deve designare uno o più lavoratori quali addetti al primo soccorso aziendale. Le figure prescelte devono frequentare uno specifico corso di formazione della durata di 16 ore per le aziende di gruppo A e di 12 ore per quelle dei gruppi B e C.

    Il datore di lavoro ha l’obbligo di adottare le misure necessarie per la gestione dell’emergenza in relazione alle dimensioni ed ai rischi specifici dell’azienda.

    In particolare deve:

    organizzare i necessari rapporti con i Servizi pubblici competenti ( Unità o Azienda Sanitaria Locale, Vigili del Fuoco, ospedali o ambulatori, Aziende erogatrici di gas, acqua, energia elettrica, ecc.) per una efficace azione di pronto intervento;

    ● designare, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori, i dipendenti (ed i relativi sostituti, per i periodi di assenza o di impedimento) incaricati di attuare le misure di pronto soccorso, salvataggio, prevenzione incendi e lotta antincendio, fornendo loro mezzi adeguati e provvedendo il necessario addestramento;

    informare i dipendenti, mediante istruzioni di agevole comprensione, sui comportamenti e sulle procedure da adottare in caso di pericolo grave ed immediato, e sulle modalità per la cessazione dell’attività o per l’abbandono del posto di lavoro, prevedendo a tal fine anche apposite esercitazioni; programmare verifiche periodiche per accertare che le informazioni sulle procedure di emergenza siano state efficacemente acquisite dai lavoratori, siano sempre disponibili, mediante affissione o altre forme aziendali di comunicazione, in luoghi e con modalità di accesso rapido e facile, nonché costantemente aggiornate.

    Quanto, in particolare, alle misure di primo soccorso, dovranno essere portati a conoscenza di ciascun dipendente, con riferimento, ovviamente all’ambiente di lavoro ove espleta la sua attività : l’ubicazione e le modalità di uso delle dotazioni di pronto soccorso; i nominativi, le indicazioni per la reperibilità dei soggetti incaricati della loro custodia e manutenzione; le procedure per assicurare il pronto intervento, l’assistenza sanitaria di emergenza ed il trasporto di infermi o infortunati presso le strutture ospedaliere o ambulatoriali.

    Quanto all’esodo dai luoghi di lavoro in caso di emergenza, dovranno essere indicati: i nominativi e le modalità per la reperibilità degli specifici incaricati e dei loro sostituti; le procedure per attivare il pronto intervento dei Vigili del Fuoco e/o delle altre Autorità competenti; le modalità di abbandono del posto di lavoro per raggiungere nel più breve tempo il “luogo sicuro” o, laddove esistente, “ l’area di raccolta” cui è assegnato ciascun dipendente; l’ubicazione delle vie e delle uscite di emergenza più prossime al proprio posto di lavoro ed il significato dei simboli della segnaletica di sicurezza.

    Quanto, infine, alle situazioni di pericolo normalmente prevedibili (quali, ad esempio : cortocircuito elettrico; fuga di gas; surriscaldamento da sovraccarichi elettrici; blocco degli ascensori; ecc.) esse dovranno essere individuate, caso per caso, in relazione alle tipologie delle attività lavorative espletate nell’ambiente di lavoro, e per ciascuna di esse dovranno essere osservate, da parte dei lavoratori interessati, le specifiche istruzioni loro impartite.